1 Premessa
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati da O&O FORWARDING s.r.l. – sede Viale Andrea Doria, 44 – 20124 Milano (MI) (di seguito “O&O FORWARDING”) e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultimo; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità dello Spedizioniere.
Le Condizioni generali del contratto di spedizione sono pubblicate e consultabili sul sito www.ooforwarding.com.
1.2 In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le condizioni generali o qualsiasi contratto, offerta, ordine o altro documento del Mandante o di altre parti con cui lo Spedizioniere stipuli contratti nell’ambito delle proprie attività, prevalgono le presenti Condizioni Generali, salvo quanto diverso accordo stipulato per iscritto dallo Spedizioniere.
2 Definizioni
2.1 Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
3 Ambito di Applicazione
3.1 Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione, che le presenti Condizioni Generali, unitamente alle offerte, abbiano e trovino piena e incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con O&O FORWARDING, ed eventuali terzi beneficiari, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultima.
3.2 In presenza di spedizioni regolate da istruzioni orali o scritte, confliggenti o comunque incompatibili con le presenti Condizioni Generali e non espressamente derogate ed approvate da O&O FORWARDING per iscritto, tali istruzioni si daranno per non conferite e comunque come mai approvate da O&O FORWARDING.
4 Mandato di spedizione
4.1 O&O FORWARDING, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto), operando sempre con la massima diligenza, e agendo quale spedizioniere con la diligenza del buon padre di famiglia.
4.2 O&O FORWARDING, salvo previo accordo scritto in deroga, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possano recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure merci che siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID. Qualora merci appartenenti alle fattispecie sopraelencate vengano affidate a O&O FORWARDING senza suo previo assenso, o O&O FORWARDING accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, O&O FORWARDING ha il diritto di risolvere il contratto ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.
4.3 O&O FORWARDING potrà eseguire il mandato di spedizione o qualsiasi altra attività prevista dalle presenti condizioni generali direttamente od anche, in tutto o in parte tramite suoi corrispondenti, spedizionieri, o terzi in genere, che potranno agire quali sostituti dello spedizioniere. In tali casi, la sostituzione dello spedizioniere viene espressamente autorizzata dal mandante ai sensi e per gli effetti dell’Art 1717 del cod. civ.
4.4 Premesso che O&O FORWARDING non è iscritto all’albo dei doganalisti, ove richiesto dal Mandante, O&O FORWARDING potrà eseguire formalità doganali previste dalla normativa applicabile avvalendosi di Agenti Doganali o C.A.D. Trovandosi, pertanto O&O FORWARDING nella fattispecie di “sostituzione necessaria” ex Art. 1717 lo stesso sarà responsabile esclusivamente per colpa grave.
4.5 O&O FORWARDING si obbliga a trasmettere all’agente dogane o C.A.D le informazioni inoltrate dal Mandante
4.6 Il mandante sarà tenuto a fornire a O&O FORWARDING tutti i necessari moduli doganali per l’importazione e/o l’esportazione delle merci debitamente compilati in modo corretto, chiaro, completo nonché corrispondenti al vero, allegando, laddove richiesto dalla legge, il valore della merce nonché ogni documento necessario alla buona riuscita dell’operazione doganale. Tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle formalità doganali quali, ad esempio, pagamento delle imposte d’importazione di natura fiscale, dazi, imposte, tasse, sanzioni doganali, costi di deposito, stivaggio, soste, o altre spese occorse in virtù delle attività espletate dalle autorità doganali, quali conseguenze d’errori da parte del Mandante o del destinatario/ricevitore nel preparare i documenti necessari o nell’acquisire le necessarie autorizzazioni o licenze, saranno a carico del Mandante.
4.7 Il Mandante autorizza lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati personali inerenti alla spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
5 Obblighi dello spedizioniere e responsabilità
5.1 O&O FORWARDING, una volta confermata l’accettazione del mandato, si impegna ad eseguire il mandato nell’esclusivo interesse del mandante con la diligenza del buon padre di famiglia. O&O FORWARDING non è pertanto responsabile del trasporto, ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto.
5.2 O&O FORWARDING non può essere in alcun modo tenuto a rispondere dell’operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, di tutti i soggetti terzi di cui si sia avvalsa per l’esecuzione del mandato, limitando la sua responsabilità solo nell’ipotesi di colpa grave nella scelta dei medesimi o nella trasmissione delle informazioni.
5.3 Qualora O&O FORWARDING fosse tenuta al risarcimento dei danni derivati al Mandante e/o terze parti aventi diritto, per danneggiamento, distruzione o smarrimento delle merci occorso durante il trasporto o la sosta tecnica e deposito temporanea/o, troveranno applicazione i seguenti parametri di risarcimento:
(a) servizi di spedizione per via aerea: si applicherà quanto é previsto dalle condizioni standard di trasporto dei vettori aerei indicate a tergo delle Air Waybill e, in ogni caso, da quanto è stabilito dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, resa esecutiva in Italia con legge 10/01/2004, n. 12 e ss. mod.
(b) servizi di spedizione per via mare: secondo quanto è stabilito dalle condizioni standard dei vettori indicate a tergo delle Bill of Lading o, secondo quanto è previsto dalle “Danmar Standard Condition” che il Mandante dichiara di conoscere ed accettare o, secondo quanto previsto specificatamente dalle convenzioni internazionali applicabili che disciplinano il trasporto merci via mare in acque territoriali governate da determinate norme internazionali (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: Convenzione di Hague-Visby – protocollo di Bruxelles 23.02.1968 e ss. modifiche; normativa USA COGSA).
(c) servizi di spedizione stradale: per il trasporto effettuato su strada in territorio Italiano secondo quanto previsto dall’art. 1696 c.c. modificato dal D.lgs. 286/2005 (1 Euro al KG lordo per merce avariata o perduta, per il servizio effettuato via gomma secondo quanto previsto dalla Convention Marchandises par Route – “CMR” di cui alla Legge 1621/60 e ss. mod.
Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un’area di stoccaggio o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna il vettore o al destinatario.
5.4 Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto di trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito da O&O FORWARDING avvalendosi di proprie strutture o di suoi ausiliari, o ancora nell’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare i limiti risarcitori di cui all’art.5.3 del presente contratto, troverà applicazione il limite massimo di 8,33 Diritti speciali di prelievo per chilo lordo di merce perduta o danneggiata.
5.5 Resta comunque inteso tra le parti che O&O FORWARDING non sarà mai responsabile nei confronti del Mandante e terze parti aventi diritto per risarcimenti eccedenti rispetto ai massimali di responsabilità assunti per legge dai vettori aerei, marittimi e terrestri incaricati da O&O FORWARDING in adempimento del mandato ricevuto dal Mandante.
5.6 Tra O&O FORWARDING e il Cliente è espressamente convenuta in ogni caso l’esclusione della risarcibilità da parte di O&O FORWARDING di qualsivoglia danno indiretto (quale a mero titolo esemplificativo: mancato guadagno, perdita d’interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto) e penali. In particolare per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante abbia espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all’importo del nolo pattuito in sede di quotazione.
5.7 O&O FORWARDING farà tutto quanto il possibile affinché i vettori da essa incaricati per conto del Mandante effettuino le consegne delle spedizioni secondo i termini concordati di volta in volta con il Mandante, tuttavia O&O FORWARDING non potrà essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventuali ritardi nei viaggi o nella consegna delle merci a destino in quanto detti termini sono da intendersi sempre come indicativi (“estimated”) e mai tassativi.
5.8 Le Parti si danno reciprocamente atto che O&O FORWARDING non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, danno, errata o mancata consegna causate da caso fortuito o da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (a) calamità naturali, condizioni atmosferiche avverse; (b) casi di forza maggiore quali guerre, embarghi, sommosse o rivolte civili; (c) difetti, caratteristiche o vizi relativi alla natura delle merci spedite e dei loro imballi, incidenti/avarie a mezzi di trasporto, decisioni unilaterali dei vettori; (d) atti, inadempimenti od omissioni del Cliente, del suo mittente o destinatario/ricevitore o di chiunque altro soggetto che vanti un interesse nella spedizione, dell’Amministrazione dello Stato, Doganale o di altra Autorità competente nonché di qualunque vettore a cui O&O FORWARDING abbia affidato la spedizione per l’inoltro con espressa deroga delle disposizioni degli artt. 1699 e 1700 c.c.; (e) scioperi o conflitti di lavoro.
5.9 Il Mandante esonera sin d’ora lo Spedizioniere da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancanza e/o insufficienza e/o inadeguatezza dell’imballaggio delle merci, salvo che l’imballaggio non venga effettuato dallo Spedizioniere su incarico scritto della Mandante. Allo stesso modo saranno comunque ad esclusivo onere e carico della Mandante, stivaggio, fardaggio e rizzaggio delle merci salvo differente pattuizione scritta.
6 Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente
6.1 Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:
6.2 Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere O&O FORWARDING indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
6.3 Qualora venga affidato a O&O FORWARDING mandato di svolgere e curare operazioni doganali, come indicato Art. 4.4 – 4.5 il Mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.
6.4 Il Mandante e/o il Mittente è inoltre tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.
6.5 Inoltre il Mandante autorizza O&O FORWARDING alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
7 Assicurazione
7.1 O&O FORWARDING non è tenuta all’assicurazione della merce salvo diversa richiesta scritta del mandante
7.2 Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato scritto a O&O FORWARDING affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto del mandante e avente come primo beneficiario il mandante con primaria compagnia assicurativa. Le spese e il valore assicurato saranno indicati in quotazione.
7.3 In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre che richiesta per iscritto, viene stipulata, indipendentemente dai termini di resa indicati (incoterms) e dalla versione utilizzata di tali clausole in base alle seguenti clausole assicurative: Institute Cargo Clauses A – Ed. 1.1.82, Institute War Clauses (Cargo) – Ed.1.82, Institute Strikes Clauses (Cargo) – Ed.1.1.82, Insittute War Cancellacion Clause (Cargo) Ed 1.1.82, Cargo ISM Endorsment (JC98/109), Temination of Transit Clause (Terrorism), “Institute Radiactive contamination, Chemical, Biological Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (CL.370) Ed. 10.11.03, Cyber Attack Exlusion Clasuse ed. 10.11.2003. Clausole assicurative che il mandante dichiara di conoscere, per il valore ellaerce risultante dai documenti in possesso di O&O FORWARDING, addizionato del 10%
7.4 In nessun caso O&O FORWARDING può essere considerata come assicuratore o coassicuratore.
7.5 O&O FORWARDING non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare l’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
7.6 In caso del verificarsi di un evento dannoso O&O FORWARDING S.r.l. non ha obbligo di attivare la procedura di reclamo né di agire per la liquidazione dell’indennizzo.
8 Reclami
8.1 Resta convenuto che i reclami: a) sono limitati ad un reclamo per spedizione b) ogni reclamo dovrà essere inviato tramite A/R a O&O FORWARDING (Via Vecchia Paullese, 5/A – 20048 Pantigliate (MI).) entro e non oltre i termini previsti dalle norme/convenzioni riportate Art. 5 pena decadenza.
9 Quotazioni/Preventivi
9.1 Il corrispettivo della Spedizione verrà concordato di volta in volta mediante quotazioni/preventivi.
9.2 Le quotazioni/preventivi emessi da O&O FORWARDING si riferiscono sempre e solo a prestazioni specificate. Tali quotazioni e preventivi possono essere soggette a revisioni in base alle istruzioni del mandante, e dovranno essere approvate sa O&O FORWARDING al fine di produrre il vincolo contrattuale.
9.3 Salvo differenti accordi scritti, in qualsiasi momento durante l’esecuzione del Mandato, lo Spedizioniere potrà emetterà regolare fattura nella quale saranno indicate le attività svolte in base al Mandato ricevuto.
9.4 I pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo di bonifico bancario nei termini e modi indicati nel mandato.
9.5 I diritti doganali dovranno essere sempre corrisposti dal Mandante prima dell’arrivo della merce in dogana e/o comunque anticipati dal Mandante. Allo Spedizioniere è comunque dovuto il rimborso delle somme eventualmente anticipate per conto del Mandante.
9.6 Il Mandante si obbliga inoltre a rimborsare allo Spedizioniere tutte le spese, i costi e gli oneri da questo eventualmente sostenuti anche per soste, in caso di ritardato o mancato ritiro delle merci da parte del destinatario o di ritardata o mancata consegna delle merci da parte del mittente, soste.
9.7 Lo Spedizioniere, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo di cui al presente articolo, potrà risolvere il contratto tramite semplice comunicazione scritta senza necessità di preavviso; fermo restando in capo allo Spedizioniere il diritto di richiedere la corresponsione degli intessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 e s.m.i., l’eventuale maggior danno, nonché di ritenere la merce eventualmente detenuta ai sensi degli artt. 2761 e 2756 c.c. e di costituire pegno su di essa, sino al pagamento di tutto quanto dovuto dal Mandante e con facoltà, dalla comunicazione, di far stoccare la merce in qualsivoglia posizione, anche all’aperto e in luogo non protetto, con rischi tutti a carico del Mandante.
9.8 I preventivi del costo totale della spedizione, comprensivi dei costi del trasporto, ove indicati dallo Spedizioniere al Mandante, vengono elaborati sulla base di quotazioni ricevute dai vettori ovvero dai prezzi standard individuati da questi ultimi nei propri listini. Il prezzo totale così preventivato potrà quindi assumere delle variazioni in considerazioni delle particolarità del trasporto, delle condizioni meteo marine, di problematiche relative all’importazione ed esportazione della merce, di problemi attinenti alla navigazione ovvero ai porti ovvero per altre cause che possono occorrere nei traffici internazionali.
9.9 Lo Spedizioniere è sempre autorizzato, ma non obbligato, ad anticipare noli, dazi, costi e spese per conto del Mandante anche quando abbia agito in nome e per conto dello stesso, anche in considerazione dell’incarico di svincolare le merci in arrivo a destinazione. Tutte le somme anticipate dallo Spedizioniere devono essere rimborsate dal Mandante a semplice richiesta.
10 Diritto di Ritenzione
10.1 O&O FORWARDING ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o del proprietario delle merci
11 Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce
11.1 Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne O&O FORWARDING in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.
11.2 In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario O&O FORWARDING, qualora tempestivamente informata della giacenza e legittimata ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.
12 Trattamento dei dati
12.1 O&O FORWARDING si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno e incondizionato rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.
12.2 O&O FORWARDING ed il Mandante si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza – anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione – relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nel corso dell’adempimento del contratto di spedizione.
13 Deposito
13.1 L’eventuale deposito della merce che O&O FORWARDING dovesse ritenere necessario per il buon fine della spedizione verrà effettuato presso locali di sua scelta, pubblici o privati. Lo spedizioniere non è responsabile per sottrazioni e/o manomissioni della merce in deposito non essendo in alcun modo tenuta salvo diverso accordo con il mandante, a predisporre un sistema di sorveglianza o di prevenzione.
13.2 In caso di richiesta di deposito da parte del mandante per merce affidata a O&O FORWARDING viene effettuato, a scelta di O&O FORWARDING, in locali di terzi (pubblici o privati).
13.3 Se O&O FORWARDING deposita la merce in un deposito di terzi nei rapporti tra la stessa ed il mandante saranno applicate le stesse condizioni (ivi inclusi eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra la CC ed il terzo depositario.
13.4 la responsabilità di O&O FORWARDING, quale depositaria, è espressamente limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa e/o dei suoi dipendenti o preposti.
13.5 Laddove fosse comunque affermata la responsabilità della O&O FORWARDING a qualunque titolo (sia esso contrattuale o extracontrattuale), questa non potrà eccedere la somma di 8,33 DSP per ogni Kg lordo di merce perduto od avariato. In nessun caso, la CC potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti, causati o conseguenti a ritardo e/o per danni consequenziali od indiretti (quali a titolo meramente esemplificativo, danni commerciali o finanziari, danni da mancato guadagno, profitto o mercato, da perdita di reputazione, opportunità, od interessi, ecc.).
14 Legge Applicabile
14.1 Per quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto si applicherà la legge italiana.
15 Risoluzione delle controversie e Foro Competente
15.1 In caso di controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, le Parti dovranno consultarsi ed avviare una negoziazione tra di loro e, riconoscendo i loro interessi reciproci, tentare di raggiungere una soluzione bonaria della controversia.
15.2 Nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo in un periodo di 60 giorni, successivamente, a seguito di apposita notifica di una parte all’altra (altre), qualsiasi controversia o domanda sarà risolta sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l’Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A di Milano, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o Giudiziale. Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto da determinarsi in base al valore della controversia con solidarietà attiva a favore delle altre parti.
15.3 Nell’ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà deferita e parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono è competente il Foro di Milano.