l problema dell’adeguatezza delle tariffe riconosciute dalla committenza ai vettori è, oggi più che mai, uno dei temi più critici nel settore del trasporto di merci.
Le significative oscillazioni quotidiane del prezzo del carburante, dovute al rincaro dei costi dell’energia e alle problematiche legate alla guerra in Ucraina, richiedono contromisure mirate per consentire alle imprese di affrontare i costi del carburante e di garantire a lavoratori e clienti condizioni adeguate.
Il fuel surcharge (ossia l’adeguamento del costo del carburante) applicato alle tariffe di trasporto si rivela quindi un elemento essenziale da considerare nei contratti di trasporto.
Il comma 5 dell’art. 83 bis L. 6 agosto 2008, n. 133 stabilisce che, in presenza di variazioni del costo del carburante superiori al 2%, venga automaticamente adeguata quella parte di nolo riferita al costo del carburante.
Ciò presuppone che le parti abbiano stabilito a priori quale quota del totale corrispettivo sia imputabile al costo del gasolio. In mancanza di tale determinazione viene meno, l’art. 83 bis suggerisce due possibili modalità con cui calcolarla: inserendola nel contratto, oppure (comma 6) indicando espressamente nelle fatture la quota corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.